Lo statuto

<Allegato "A" al n. 42.681/18.328

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE  "GRUPPO DI SOSTEGNO ASSOCIAZIONE  SCIENZA & VITA DI MONCALIERI (TO)"

Articolo 1

ISTITUZIONE

1. È costituito il "GRUPPO DI SOSTEGNO  ASSOCIAZIONE SCIENZA & VITA DI MONCALIERI (TO)", denominato  brevemente "ASSOCIAZIONE SCIENZA & VITA DI MONCALIERI (TO)".

2. L'Associazione non ha scopo di lucro ed ha durata illimitata. Gli aderenti offrono le proprie prestazioni in modo volontario e gratuito.

SEDE

3.    La sede della Associazione è in MONCALIERI, VIA BARETTI 9.  Con semplice delibera del Consiglio Direttivo la sede legale potrà essere trasferita in qualsiasi altra località piemontese, senza che ciò comporti una modifica dello Statuto.

ISPIRAZIONE

4.  L'associazione  è dedicata  a Mons. Italo Calabrò, e si ispira alla sua opera. Don Italo, parroco della parrocchia Santa Maria della Neve di San Giovanni di Sambatello dell'Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova, figura storica nel panorama dei servizi alla persona e del volontariato sia a livello locale che nazionale, è stato educatore di  giovani che sotto la sua guida si formavano, crescevano, si aprivano a slanci evangelici.

Articolo 2

FINALITA' E SCOPO SOCIALE 

L'Associazione si propone di tutelare e promuovere nella società civile ed in ogni altro ambito:

1.    il diritto alla vita di ogni essere umano, dal concepimento alla morte naturale, quale fondamento dei diritti dell'uomo nel loro complesso, dibattendo in particolare i temi della vita e della scienza, ovvero del patrimonio antropologico che è cuore, anima e carne della civiltà  stessa;

2.    il riconoscimento e la promozione della struttura naturale della famiglia, quale unione fra un uomo e una donna basata sul matrimonio, e sua difesa dai tentativi di renderla giuridicamente equivalente a forme radicalmente diverse di unione che, in realtà, la danneggiano e contribuiscono alla sua destabilizzazione, oscurando il suo carattere particolare ed il suo insostituibile ruolo sociale;

3.    la tutela del diritto dei genitori di educare i propri figli;

4.    la tutela e la promozione dei diritti della persona intesa come unica e irripetibile;

5.    la  ricerca scientifica di rilevante interesse sociale, particolarmente volta al bene della persona;

6.    lo spirito di unità e di dialogo tra le persone dentro la comunità sociale;

7.    la laicità, intesa come riconoscimento e valorizzazione del pluralismo culturale e non come contrapposizione all'esperienza religiosa;

8.    la generazione che è un dono apportatore di vita e di benessere per tutta la comunità sociale,  contrastando  il calo demografico e la denatalità  che priva le nostre comunità della freschezza, dell'energia, del futuro incarnato dai figli;

9.    la concezione che non vi è nessuna  differenza fra il neoconcepito ancora nel grembo di sua madre e il bambino, o il giovane, o l'uomo maturo, o l'anziano.

Articolo 3

ATTIVITÀ

Per l'attuazione delle finalità indicate e previste dall'art. 2,  l'Associazione, in unione e con la guida dell' Associazione "Scienza & Vita" nazionale:

1. raccoglie e divulga a singole persone, famiglie, scuole, agenzie formative, realtà associative, i dati scientifici relativi all'esistenza e al senso della vita umana, d'ordine medico, biologico, teologico, psicologico, filosofico, antropologico, sociologico, giuridico e di altre scienze umane, in modo da offrire adeguata documentazione all'analisi e alla valutazione delle problematiche via via ricorrenti;

2. diffonde valori, fatti, notizie, proposte, iniziative mediante qualsiasi forma di comunicazione anche tramite l'utilizzo di nuove tecnologie come la realizzazione di un sito web;

3. promuove convegni, incontri, manifestazioni, seminari di studio, dibattiti, proiezioni, iniziative culturali, scientifiche, sociali,  formative ed informative ed ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento dello scopo sociale;

4.organizza pubblici banchetti culturali, gite storico - culturali ed attività ricreative;

5. attiva presenze su tutti i mezzi di informazione;

6. collabora con persone ed organizzazioni che perseguano analoghe finalità, nello spirito di realizzare un coordinamento che permetta di procedere anche ad una maggiore valorizzazione delle attività volte alla tutela della vita.

Articolo 4

SOCI

1.    L'Associazione è costituita dalle persone fisiche che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e da tutti coloro che  ne accettino lo Statuto.

2.    L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

3.    Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

4.    Nella domanda di ammissione, l'istante deve dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni di questo statuto e di accettarlo senza riserve e condizioni.

5.    L'ammissione di ogni nuovo socio è deliberata a giudizio insindacabile dal Consiglio Direttivo. Le eventuali reiezioni devono essere motivate.

6.    Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.

7.    I nuovi associati sono tenuti a versare l'importo della quota associativa entro 30 giorni dall'iscrizione.

8.    L'associato è tenuto al versamento, entro il mese di aprile di ogni anno, della quota ordinaria annua,  quale stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

9.    La qualità di socio si perde per dimissioni, cessazione d'attività, decadenza decisa dal Consiglio Direttivo per mancato rispetto dello Statuto e del regolamento, ovvero per indegnità morale o contrasto pubblico con le finalità e gli scopi dell'associazione.

10.   Il socio recedente, come il socio che per qualsiasi ragione non faccia più parte dell'Associazione, non ha alcun diritto di ordine patrimoniale, né di altra natura, nei confronti dell'Associazione, né potrà rivendicare compensi o restituzione di quote, statuendosi che ogni apporto è destinato ai fini associativi.

11.   La qualità di associato ordinario cessa anche per mancato versamento della quota associativa, per tre anni consecutivi, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito. E', in ogni caso, fatta salva la perseguibilità delle quote associative insolute al momento dell'espulsione.

12.   Tutti i componenti dell'Associazione prestano la propria opera a titolo gratuito.

Articolo 4.1

OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci sono obbligati:

ad osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;

a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;

a versare la quota associativa;

a prestare la loro opera a favore della Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

Tutti i soci in regola hanno diritto:

a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;

a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;

ad accedere alle cariche associative;

 a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione       dell'Associazione.

Articolo 5

ORGANI SOCIALI

Gli Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;

- Il Consiglio Direttivo, composto da:

Presidente

Vice -  Presidente o Vice - Presidenti

Tesoriere

Segretario

Consiglieri;

 - la Consulta;

- il Collegio dei Probiviri

- il Collegio dei Revisori.

2. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

3. Tutte le cariche sociali sono incompatibili con la candidatura ad elezioni politiche o amministrative.

4. Nessuna carica è retribuita. Il Consiglio Direttivo può stabilire il rimborso delle spese sostenute dagli associati incaricati di svolgere qualsiasi attività in nome e per conto dell'Associazione.

5. Tutti gli Organi sociali, eccetto l'Assemblea, durano in carica quattro anni e decadono contemporaneamente alla cessazione del Consiglio Direttivo, anche se i loro componenti ne sono entrati a far parte successivamente alle votazioni da parte dell'Assemblea.

6. Tutti i membri degli organi sociali sono rieleggibili.

Articolo 6

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

1.L'Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con il disposto del regolamento di cui al successivo art.7.3.

2. E' ammesso l'intervento per delega ad altro socio, redatta per iscritto e pervenuta a mano, per posta ordinaria od elettronica, ovvero per fax.

3. Ogni socio può essere portatore di non più di tre deleghe.

4. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione con la formulazione dell'ordine dei lavori:

- una volta l'anno, entro il mese di aprile;

- quando il Presidente lo ritenga opportuno o lo richieda per iscritto un terzo del Consiglio Direttivo ovvero dei soci ordinari, con l'indicazione specifica delle materie da trattare.

5. L'Assemblea, in carenza protratta di convocazione da parte del Presidente, sarà convocata dal membro più anziano d'età del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Probiviri.

6. La convocazione avviene per iscritto, tramite posta ordinaria od elettronica, ovvero per fax, almeno, riferendosi alla prima convocazione, quindici giorni prima della data di svolgimento per le sedute ordinarie e almeno tre giorni prima per le sedute straordinarie, con l'indicazione dell'ordine dei lavori, della data, del luogo e dell'ora della prima e della seconda convocazione, da prevedersi non oltre 30 giorni dalla prima.

7. L'Assemblea è validamente costituita se sono presenti, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei Soci ordinari in prima convocazione, almeno un quinto in seconda convocazione.

8. L'Assemblea è anche valida, pur in assenza di formale convocazione, se sono presenti di persona tutti i Soci ordinari.

9. L'Assemblea può svolgersi anche in videoconferenza. S'intende riunita nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

10. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, da un suo delegato, ovvero, in loro assenza o impedimento, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

11. I verbali delle riunioni sono redatti dal Segretario e sottoscritti da questi e dal Presidente.

12. L'Assemblea esamina e discute l'ordine dei lavori; tutti i Soci hanno diritto di parola e di voto.

13. L'Assemblea, di norma, delibera con voto palese favorevole a maggioranza semplice dei presenti.

14. Le deliberazioni di modifica dello Statuto richiedono l'inserimento di tale oggetto nell'ordine dei lavori  ed il voto a maggioranza assoluta dei Soci ordinari.

15. L'Assemblea determina l'orientamento generale dell'Associazione, approva il rendiconto annuale, elegge i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri, approva il regolamento proposto dal Consiglio Direttivo, decide ogni altra questione all'ordine dei lavori, può dichiarare decaduto, con voto motivato, il Consiglio Direttivo e le persone da questo nominate od elette.

Articolo 7

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da Soci Consiglieri in numero compreso fra  7 e  9.

2. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno, con votazioni separate, a maggioranza semplice dei componenti, il Presidente, il Vice - Presidente, il Tesoriere e il  Segretario.

3.   Il Consiglio Direttivo viene convocato per iscritto dal Presidente, con le modalità previste dall'art. 6, almeno tre volte l'anno, o dietro richiesta di almeno tre suoi membri; in carenza protratta di convocazione da parte del Presidente, dal membro più anziano d'età del Consiglio ovvero del Collegio dei Probiviri. Nel quadro degli orientamenti indicati dall'Assemblea il Consiglio Direttivo:

- determina gli indirizzi dell'attività dell'Associazione ed adotta ogni provvedimento atto a garantire la gestione delle attività istituzionali;

- ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;

- approva i bilanci preventivi e consuntivi predisposti dal Tesoriere, da sottoporre all'Assemblea;

- può delegare al Presidente medesimo o a qualunque altro suo componente, anche disgiuntamente, alcuni dei suoi poteri di ordinaria o straordinaria amministrazione, conferendo al delegato anche la firma e la legale rappresentanza dell'associazione nell'ambito dei poteri delegati;

- può deliberare la costituzione di commissioni temporanee per lo studio di particolari problemi e per lo svolgimento di specifici compiti, e può avvalersi della consulenza di esperti anche ammettendoli, di volta in volta, alle proprie riunioni;

- predispone il regolamento interno per il funzionamento degli organi della Associazione, per l'ammissione e la decadenza dei soci e per la definizione delle quote associative.

Articolo 8

IL PRESIDENTE E I VICEPRESIDENTI

1. Il Presidente presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale, anche di fronte a terzi ed in giudizio, coordina e garantisce la corretta attuazione di tutte le attività della Associazione.

2. Il Vicepresidente è di ausilio al Presidente, opera su delega dello stesso Presidente e lo sostituisce    in caso di sua assenza o impedimento.

Nel caso di una pluralità di Vicepresidenti, questi svolgono  funzioni su delega del Presidente,  il quale ne ha la piena responsabilità e - ove  vi sia fondato motivo, sentito il Consiglio Direttivo - ha potere di revocar loro la  delega.

Articolo 9

IL TESORIERE

1. Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo e, secondo le indicazioni e nei limiti delle deleghe conferitegli, ha la responsabilità della tenuta del libro di cassa e dei documenti contabili inerenti, nonché della predisposizione della rendicontazione della Associazione, comprendente  l'inventario del materiale sociale.

2. Nell'ambito dei poteri conferitigli, il Tesoriere ha la facoltà di incassare somme di qualsiasi importo e di rilasciarne ricevuta, nonché di eseguire i pagamenti necessari per l'espletamento delle finalità istituzionali, nel rispetto degli indirizzi e delle deleghe del Consiglio Direttivo.

3. Il Consiglio Direttivo potrà determinare quali poteri attribuiti al Tesoriere potranno essere da questo esercitati con firma singola e quali con firma congiunta con il Presidente o con altro Consigliere espressamente indicato dal Consiglio Direttivo.

Articolo  10

IL SEGRETARIO

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo e, secondo le indicazioni e nei limiti delle deleghe conferitegli, redige i verbali delle Assemblee e del Consiglio, conserva e tiene in ordine la corrispondenza, provvede all'aggiornamento mensile dello schedario dei Soci e adempie ad ogni altra funzione a lui attribuita dal Presidente.

Articolo 11

LA CONSULTA

1.    La Consulta è uno strumento tecnico e scientifico che può essere istituito dal Consiglio  Direttivo. La sua funzione è di offrire una collaborazione feconda al Consiglio Direttivo medesimo. La sua direzione è affidata al Presidente o ad un suo delegato. Ha una funzione consultiva.

Articolo 12

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre soci.

2. Al Collegio dei Probiviri è attribuita la competenza esclusiva per la cognizione e la decisione di tutte le controversie tra i Soci e gli Organi Sociali.

3. Il Collegio dei Probiviri si riunisce entro quaranta giorni dalla presentazione al Segretario, in sede, di persona o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, della richiesta scritta e motivata d'arbitrato.

4. Il Collegio dei Probiviri decide secondo equità e inappellabilmente, in veste di compositore della controversia. La decisione scritta e motivata viene presentata al Consiglio Direttivo entro novanta giorni dalla richiesta d'arbitrato.

Articolo 13

IL COLLEGIO DEI REVISORI

1. Il Collegio dei Revisori è composto da 3 (tre) membri scelti anche al di fuori degli associati, che durano in carica tre esercizi.

2. La carica di Revisore per gli associati è gratuita, salvo rimborso spese.

Articolo 14

ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

Sull'attività di volontariato l'Associazione recepisce alla lettera quanto contemplato nell'art. 2 Legge 266/91.

1.  Ai fini di detta legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2.  L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.

3.  La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

Articolo 15

PATRIMONIO

Sulle risorse economiche, l'Associazione recepisce quanto contemplato dal comma 1 dell'art. 5 Legge 266/91. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da :

1. contributi degli aderenti e di privati; contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche finalizzati     esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

2. contributi di organismi internazionali;

3. donazioni o lasciti testamentari;

4. entrate patrimoniali;

5. entrate derivanti da convenzioni;

6. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali;

7. beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo.

In nessun caso patrimonio, utili o avanzi di gestione, fondi riserve o capitali possono essere devoluti anche in modo indiretto ai Soci.

Articolo 16

BILANCIO

L'esercizio finanziario dell'Associazione comincia il 1°gennaio e termina  il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio, verrà redatto un bilancio dettagliato con indicazione dei beni, rendiconto entrate/uscite, contributi ed eventuali lasciti, a cura del  Consiglio Direttivo entro i primi tre mesi dell'anno successivo.

Il bilancio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per potere essere consultato da ogni associato.

Il bilancio con la relazione del Presidente sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Generale entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

L'Associazione deve impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 17

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

1. Lo scioglimento dell'Associazione si verifica di diritto quando il numero dei Soci rimane inferiore a cinque per sei mesi o quando per almeno tre anni consecutivi non vengono convocati gli organi sociali.

2. In ogni altro caso può essere deliberato, dietro proposta  del Consiglio Direttivo in accordo  con il Presidente, con la maggioranza dei tre quarti dei membri dell'Assemblea.

3. Nel caso di scioglimento o messa in liquidazione della Associazione, il Presidente in carica a detta data avrà i poteri per svolgere tutte le attività di natura civilistica e fiscale utili e necessari all'estinzione dell'Associazione stessa e dei relativi rapporti giuridici. Il patrimonio sarà devoluto, secondo norme, modalità e tempi stabiliti dal Consiglio Direttivo, ad altro ente o associazione avente scopi analoghi a quelli indicati nel presente Statuto. L'ente o l'associazione che riceverà il patrimonio devoluto deve essere di volontariato.

Articolo 18

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle altre norme di legge vigenti in materia di volontariato, nonché ad un eventuale regolamento interno.

In originale firmati:

Pietro BUCOLIA

Danilo MARCHESI

Giovanni FILIPPINI

Alberto TOTA

FISSORE Francesco

Antonino LA FACE

Fabrizio FRACCHIA

RONZITTI Domenico

p. Antonio BIANCHI

SANTORO Gesualdo

GIANFRANCO RE NOTAIO

* * * *

Copia conforme all'originale, firmato a' sensi di legge, contenuta in                                 pagine, rilasciata da me dottor Gianfranco RE, Notaio in Moncalieri

 

Moncalieri, lì 21 GIUGNO 2006